Il Consiglio di Stato con ordinanza n.1694 del 22.4.2015 ha sospeso parzialmente l'esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015, affermando che sono dovute, per il primo incontro di mediazione, le spese di avvio e le spese vive documentate.
Confronta anche: Ministero della Giustizia
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