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DIRITTO ANNUALE 2023 NUOVE IMPRESE

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 339674 del 11 novembre 2022 , ha confermato per l'anno 2023 la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale come determinato dall'art. 28 c. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114.


Maggiorazione del diritto annuale

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto del 23/02/2023 , entrato in vigore il 17/04/2023 (data di pubblicazione sul sito ministeriale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69), ha autorizzato per il triennio 2023-2025, l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale, per il finanziamento di progetti strategici.

Le imprese che hanno versato il diritto annuale entro il 17/04/2023 senza la maggiorazione del 20%, sono tenute al conguaglio entro il termine previsto per il secondo acconto delle imposte sui redditi.

Il versamento va eseguito con modello F24, senza sanzioni ed interessi, indicando il codice tributo 3850 e anno di riferimento 2023.

Gli importi determinati sono i seguenti:

- SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE

IMPORTI in euro

 

Sede

Unità locale

Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti

52,80*

Arr. 53

10,56* cad.

Arr. 11

Società semplici agricole

60

12 cad.

Società semplice non agricola

120

24 cad.

Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96)

120

24 cad.

Unità locali di imprese estere

-

66

Soggetti iscritti solo al REA

18

-

 

SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESE

IMPORTI in euro

 

Sede

Unità locale

Imprese individuali

120

24

Società cooperative

120

24

Consorzi

120

24

Società di persone (S.n.c., S.a.s.)

120

24

Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) 

120

24

Gli importi sopra riportati sono stati calcolati con la riduzione del 50% e con l’aumento del 20% .

 

*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per  sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 

 


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