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RAVVEDIMENTI E SANZIONI

Ravvedimento operoso

Il contribuente, in caso di omesso pagamento, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 ha la possibilità di sanare la sua posizione con il ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta per i versamenti effettuati entro un anno dalla scadenza ordinaria del tributo, sempre che la violazione non sia ancora stata accertata dall’Ufficio camerale competente.

Ravvedimento breve
In caso di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza ordinaria vanno compilate tre righe del modello di pagamento F24 con i dati sotto riportati:

  • importo del diritto annuale dovuto: codice tributo 3850
  • interessi giornalieri calcolati al tasso legale annuale: codice tributo 3851
  • sanzione ridotta del 3,75% dell’importo dovuto: codice tributo 3852

Ravvedimento lungo
In caso di pagamento entro un anno dalla scadenza ordinaria vanno compilate tre righe del modello di pagamento F24 con i dati sotto riportati:

  • importo del diritto annuale dovuto: codice tributo 3850
  • interessi giornalieri calcolati al tasso legale annuale: codice tributo 3851
  • sanzione ridotta del 6% dell’importo dovuto: codice tributo 3852

Contariamente a quanto disposto dall'art. 16, comma 5, del D.L. 185/2008 convertito nella Legge 2/2009, in materia di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs 472/1997 per il diritto annuale rimangono invariate le percentuali della sanzione già in vigore fino al 28/11/2008 e cioè il 3,75 % per il ravvedimento breve ed il 6% per il ravvedimento lungo (Ministero dello Sviluppo Economico nota del 30/12/2008).


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