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REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Aggiornamento di maggio 2010

Sul sito www.registroaee.it sono disponibili

  • le istruzioni per la presentazione del MUD 2010, Capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche. La trasmissione della comunicazione MUD - Capitolo 3 avverrà tramite il portale www.impresa.gov.it. Le procedure saranno disponibili a partire dall'ultima settimana di maggio 2010.

Aggiornamento del 27/10/2009

Il decreto legge n. 135 sugli obblighi comunitari del 9 settembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 25 settembre 2009 , ed attualmente in attesa di conversione,
stabilisce che:

1. i produttori iscritti al registro nazionale dei produttori di AEE debbano comunicare, entro il 31 dicembre prossimo, i dati sulle quantità immesse sul mercato nel 2007 e 2008
e confermare o rettificare  i dati sulle quantità 2006 comunicati al momento dell’iscrizione.
2. I sistemi collettivi di finanziamento, entro la medesima data, dovranno indicate le quantità complessivamente raccolte e avviate a recupero.

Si tratta di un adempimento una tantum che rimpiazza, per il solo 2009, la Comunicazione AEE prevista all’interno del MUD.

La comunicazione, che  andrà effettuata esclusivamente via telematica tramite il portale impresa.gov,  non comporta alcun onere a carico delle imprese .

I dati verranno trasferiti direttamente al Registro Nazionale senza necessità di un’istruttoria da parte delle Camere di Commercio che potranno consultare le comunicazioni inviate dalle imprese.

Al momento sono in corso le verifiche con il Ministero dell'Ambiente per definire con precisione i dati che dovranno essere raccolti.
Il sistema telematico dovrebbe essere reso disponibile nella prima metà di novembre.
Contestualmente verrà rilasciata la nuova piattaforma per la compilazione e trasmissione al Registro delle pratiche di iscrizione e variazione da parte delle imprese.

Il manuale utente per entrambe le applicazioni verrà reso disponibile  tramite il sito www.registroaee.it

Aggiornamento del 26/08/2009

Come noto il 2 luglio 2009 è stato pubblicato in G.U. il DECRETO 12 maggio 2009 "Modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse."

Questo decreto stabilisce che gli apparecchi di illuminazione sono suddivisi in fasce legate al loro peso e aggiunge che " I produttori di apparecchi di illuminazione comunicano al registro di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 151 del 2005, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la fascia o le fasce di appartenenza, indicando altresi', nel caso di appartenenza a piu' fasce, il numero di pezzi immessi sul mercato nazionale per ciascuna fascia".

Il 24 agosto è stata rilasciata la funzione che consente a sistemi collettivi e produttori di adempiere a quanto previsto dalla norma. La trasmissione di queste informazioni al registro deve avvenire con una pratica di variazione da trasmettere via telematica tramite il sito www.impresa.gov.it.

A fronte della pratica i produttori dovranno versare un diritto di segreteria pari a 30,00 euro ed un imposta di bollo pari a 14,62 euro.

COSA DEVONO FARE I SISTEMI COLLETTIVI

Il sistema informativo del Registro garantisce la verifica automatica dell'adesione del produttore al sistema collettivo per il singolo prodotto.

Al fine di ridurre gli oneri operativi ai sistemi collettivi, il sistema collettivo non dovrà andare a modificare la posizione del singolo produttore iscritto: la procedura è infatti la seguente:

1. il sistema collettivo dovrà presentare una pratica di variazione tramite la quale comunicare, all'interno della "Scheda Prodotti" che garantisce ai propri iscritti il finanziamento delle attività di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti storici da apparecchiature elettriche ed elettroniche dei nuovi prodotti (5.1.1,, 5.1.2 e 5.1.3).

2. La piattaforma telematica del registro estenderà a tutti i produttori iscritti al sistema collettivo per le apparecchiature di illuminazione (codice 5.1 ) l'iscrizione anche per i nuovi prodotti 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3..

3. Successivamente il sistema collettivo potrà, se ne ha necessità, eliminare, con un'altra pratica di variazione, l'iscrizione ai nuovi prodotti riferita ad uno o più produttori.

E'fondamentale quindi che i sistemi collettivi presentino tempestivamente la pratica di variazione.

COSA DEVONO FARE I PRODUTTORI

In base alla norma le imprese che si sono iscritte al registro per la tipologia di apparecchiatura codificata con il numero 5.1 e hanno comunicato il dato relativo ai pezzi e al peso complessivo, dovranno fornire un ulteriore dettaglio suddividendo la quantità di apparecchiature immesse sul mercato in tre fasce.

Il periodo di riferimento è il medesimo dei dati comunicati al momento dell'iscrizione:

* Se il produttore era attivo nel 2006 dovrà fornire i dati relativi alle quantità, ripartite tra i nuovi apparecchi, immesse sul mercato nel 2006.

* Se il produttore ha cominciato ad immettere apparecchiature classificate con il 5.1 solo nel 2007 dovrà fornire i dati relativi alle quantità, ripartite tra i nuovi apparecchi, immesse sul mercato nel 2007.

* Se il produttore ha cominciato ad immettere apparecchiature classificate con il 5.1 successivamente al 2007 (e quindi si è iscritto indicando "prodotto da immettere sul mercato") si limiterà a specificare quale apparecchiatura ha cominciato ad immettere sul mercato .

Il produttore che ha immesso sul mercato apparecchiature di illuminazione classificate con il codice 5.1 dovrà quindi ripartire la quantità in relazione alla fascia di peso unitario delle apparecchiature stesse. a) fascia 1: <= 2 kg; b) fascia 2: > 2 kg e < 8 kg; c) fascia 3: >= 8 kg.

ATTENZIONE: il produttore potrà svolgere questa operazione solo dopo che il proprio sistema collettivo abbia provveduto secondo quanto indicato al punto precedente.


È un registro che raccoglie i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di definire le quote di mercato per il finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) storici provenienti dai nuclei domestici.
Il registro prevede, inoltre, una sezione per la registrazione dei Sistemi collettivi istituiti per finanziare la gestione dei RAEE storici (domestici e professionali).

Chi sono i soggetti che si devono iscrivere:

1) I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e cioè chi:

  • fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
  • rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore);
  • importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
  • produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione.

2) I sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ai fini dell'iscrizione si tenga presente che sono apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie descritte nell'allegato 1A (Formato pdf - 20 kB) del testo normativo, e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.

Come fare

L'iscrizione al Registro AEE è requisito obbligatorio per immettere nel mercato le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Essa può essere effettuata esclusivamente con modalità telematica dal sito www.registroaee.it.
L'iscrizione richiede il possesso di:

  • dispositivo di firma digitale (smart card o carta nazionale dei servizi);
  • contratto Telemaco Pay con abilitazione al menu Adempimenti Ambientali/Pagamenti vari (per pagamenti telematici);
  • dati relativi al peso o al numero di pezzi immessi nel mercato italiano nel 2006 (o, per le aziende che hanno iniziato l'attività nel 2007, la stima per l'anno in corso);
  • adesione a un sistema collettivo per il finanziamento della gestione RAEE (solo per i produttori di AEE destinate ai nuclei domestici).

Scarica la guida per l'iscrizione (Formato pdf - 2.535 kB).

Scadenza:
La scadenza per l'iscrizione è fissata al 18 febbraio 2008.
Il produttore che immette sul mercato AEE senza aver provveduto all'iscrizione al Registro è sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30.000,00 a Euro 100.000,00.
Il produttore che non comunica al Registro le informazioni sui prodotti immessi nel mercato o le comunica in modo incompleto o inesatto è sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00.


L'iscrizione al Registro AEE comporta i seguenti costi:

  • Euro 30,00: diritti di segreteria  da corrispondere per il  tramite di Telemaco Pay;
  • Euro 168,00: tassa di concessione governativa da versare sul  conto corrente postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle entrate – ufficio di Roma – Centro operativo Pescara, indicando come causale del versamento la dicitura "Codice causale 8617 – Altri atti" allegando la ricevuta scannerizzata;
  • Euro 14,62: imposta di bollo da corrispondere per il tramite di Telemaco Pay.

Riferimenti di legge:

  • decreto legislativo 25.7.2005, n. 151
  • decreto ministeriale 25.9.2007, n. 185

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