NORMATIVA IN MATERIA
DI PROTESTI CAMBIARI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO
23 febbraio 2001
Approvazione del modello di trasmissione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di
pagamento.
Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 77, recante "Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari";
Visto l'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 480, istitutivo del registro informatico dei protesti cambiari;
Visto il regolamento di attuazione di detto art. 3-bis, approvato con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della giustizia 2 novembre 2000, n. 316, ed in particolare gli articoli 5 e 6 che attribuiscono al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di approvare il modello degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento e dispongono circa la trasmissione degli stessi con modalita' informatiche e telematiche;
Visto l'art. 14 del medesimo regolamento che detta disposizioni per la trasmissione degli elenchi dei protesti, in via transitoria, su supporto cartaceo;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 235, ed in
particolare l'art. 1, che prevede la trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari al
presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato il modello degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento di cui all'allegato A, annesso al presente decreto, per la trasmissione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da parte dei pubblici ufficiali abilitati e dei procuratori dell'ufficio del registro, dei protesti levati e dei rifiuti di pagamento registrati.
2. Il modello di cui al comma 1 puo' essere riprodotto, con i necessari adattamenti, anche su supporto informatico, nonche' mediante procedure informatiche di compilazione e trasmissione.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla stampa e alla diffusione dei modelli ed alla predisposizione dei procedimenti per la loro compilazione su supporto informatico.
Art. 2.
1. Il modello di cui all'art. 1 puo' essere riprodotto da soggetti privati a condizione che risulti conforme, nel caso di modelli a stampa, a quello di cui all'allegato A annesso al presente decreto e, nel caso di modalita' informatiche, alle specifiche tecniche predisposte da Infocamere, societa' consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni, rinvenibili sul sito web www.infocamere.it di detta società.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 23 febbraio 2001
Il Ministro: Letta
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Data ultimo aggiornamento: 20/04/01
Aggiornato da: Enrico Maffezzoni