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DIRITTO ANNUALE 2019 PER LE NUOVE IMPRESE

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 0432856 del 21 dicembre 2018, haconfermato per l'anno 2019 le misure del diritto annuale previste per l'anno 2018. Per il triennio 2017-2019 è stato autorizzato l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale (D.M. 22 maggio 2017).

Gli importi determinati sono i seguenti:

TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE IMPORTI in euro
  Sede Unità locale
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti 52,80* 10,56* cad.
Società semplici agricole 60 12 cad.
Società semplice non agricola 120 24 cad.
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96) 120 24 cad.
Unità locali di imprese estere - 66
Soggetti iscritti solo al REA 18 -
TABELLA 1b - SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESE IMPORTI in euro
  Sede Unità locale
Imprese individuali 120 24
Società cooperative 120 24
Consorzi 120 24
Società di persone (S.n.c., S.a.s.) 120 24
Società di capitali (S.p.A., S.r.l.)  120 24

Gli importi in Tabella 1a e 1b tengono conto sia della riduzione del 50% che dell'aumento del 20% in precedenza specificati.

1. Come calcolare l'importo dovuto

Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2019, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).

*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per  sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.

2. Termini per il versamento

Le nuove imprese sono tenute - entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione - al versamento di quanto dovuto.


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