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AGGIORNAMENTO ORGANO DI CONTROLLO - SCADENZA 16/12 (art. 2477 c.c.)

Articolo 2477 c.c.
Sindaco e revisione legale dei conti.

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.


2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116.


3. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.


4. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.


5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.


6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.


7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.


Con riferimento alla norma soprariportata ed al connesso obbligo di nomina degli organi di controllo entro il 16 dicembre 2019, si rende noto che:

a) l’Ufficio opererà comunque il controllo delle previsioni statutarie in tema di organi di controllo;

b) l’Ufficio darà corso nel termine di legge alle pratiche correttamente compilate in tutte le loro parti, secondo quando contenuto nelle istruzioni messe a disposizione sul proprio sito dalla Camera di Commercio per la nomina degli organi di controllo delle società di capitali;

c) in caso venga nominato un organo di controllo difforme da quello previsto nello statuto, l’Ufficio darà ugualmente corso alla pratica ed inviterà la società a provvedere in tempo breve all’adeguamento dei patti sociali a quanto deliberato;

d) tutti gli Statuti che non prevedono alcun organo di controllo sono automaticamente integrati – in caso di ricorrenza dell’obbligo di nomina – con la soprariportata disposizione, senza alcuna stretta necessità di adeguamento degli stessi.



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